SIA Paghe
SIA Paghe

Modello "730 SPECIAL"

Dipendenti senza sostituto d'imposta

730, special, no sostituto

L’articolo 51-bis del DL n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013, ha previsto che a decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 ad un CAF ovvero ad un professionista abilitato.

La dichiarazione può essere presentata sia nel caso di esito contabile a debito che nel caso di esito contabile a credito.

Da quest’anno potrà compilare il 730 anche chi non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli.

Sono interessati alla novità tutti i lavoratori dipendenti, i percettori di compensi per lavori socialmente utili, di assegni periodici e di borse di studio. In sostanza tutti coloro che hanno percepito tali somme saltuariamente e non sono titolari di un rapporto di lavoro continuo e duraturo.

Infatti, negli anni precedenti, a coloro che non intrattenevano un rapporto di lavoro dipendente nel periodo giugno/novembre, era preclusa la possibilità di poter compilare il modello 730. Da quest’anno, quindi, anche i disoccupati, i lavoratori soci delle cooperative, i percettori di borse di studio, e di redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, potranno usufruire della semplificazione del modello 730.

Basterà recarsi presso un commercialista abilitato o un CAF entro il 3 giugno.

Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito d’imposta il professionista consegnerà al contribuente il modello di pagamento (F24) oppure trasmetterà alla banca del contribuente l’ordine di addebito delle somme dovute.

Nel caso in cui, dalla dichiarazione dovesse emergere un credito per il contribuente, il rimborso sarà eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Il credito sarà rimborsato direttamente sul conto corrente del contribuente, se opportunamente comunicato; oppure tramite vaglia della Banca d’Italia se superiore a 1.000 euro. Per gli importi inferiori a 1.000 euro il credito sarà riscuotibile direttamente presso un qualsiasi ufficio postale.

Share by: